Nella presente ordinanza sono utilizzate le definizioni seguenti:
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393).
6 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
7 Introdotta dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393).
In dieser Verordnung gelten als:
5 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Jan. 2016, in Kraft seit 15. Febr. 2016 (AS 2016 393).
6 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 13. Jan. 2016, in Kraft seit 15. Febr. 2016 (AS 2016 393).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.