1 Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore della presente legge.
2 A contare da questa data, è abrogato il decreto federale del 18 marzo 19376 concernente le zone fortificate.
3 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 19517
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