1 Nelle stalle di nuova realizzazione, ovini e caprini giovani di peso non superiore a 30 kg non possono essere tenuti su pavimenti perforati sprovvisti di una lettiera sufficientemente profonda su tutta la loro superficie.
2 Nelle stalle di nuova realizzazione, ovini e caprini di peso superiore a 30 kg non possono essere tenuti su pavimenti alveolati sprovvisti di una lettiera sufficientemente profonda su tutta la loro superficie.
3 Per gli ovini e i caprini di peso superiore a 30 kg i pavimenti fessurati devono avere fessure con una larghezza massima di 20 mm e le grate in calcestruzzo devono avere traverse con una larghezza minima di 40 mm.
1 Jungschafe und -ziegen mit einem Körpergewicht bis 30 kg dürfen in neu eingerichteten Ställen nicht auf perforierten Böden ohne flächendeckende Einstreu von genügender Dicke gehalten werden.
2 Schafe und Ziegen mit einem Körpergewicht von über 30 kg dürfen in neu eingerichteten Ställen nicht auf Lochböden ohne flächendeckende Einstreu von genügender Dicke gehalten werden.
3 Für Schafe und Ziegen mit einem Körpergewicht von über 30 kg gilt für Spaltenböden eine maximale Spaltenweite von 20 mm und für Betonflächenroste eine minimale Balkenbreite von 40 mm.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.