I veicoli devono essere muniti di attrezzature adeguate per il carico e lo scarico degli animali.
Fahrzeuge müssen geeignete Einrichtungen zum Verladen und Ausladen mitführen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.