1 Il tempo massimo di percorrenza di cui all’articolo 15 capoverso 1 LPAn non si applica ai pulcini, a condizione che giungano nel luogo di destinazione entro 48 ore dalla schiusa delle uova.
2 Nei trasporti internazionali il tempo massimo di percorrenza può essere superato.
175 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4245).
1 Die maximale Fahrzeit nach Artikel 15 Absatz 1 TSchG gilt nicht für Küken, sofern sie 48 Stunden nach dem Schlüpfen am Bestimmungsort sind.
2 Bei internationalen Transporten darf die maximale Fahrzeit überschritten werden.
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