1 È lecito infliggere dolori, sofferenze o lesioni all’animale o porlo in stato d’ansietà soltanto se inevitabile per lo scopo dell’esperimento.
2 Esperimenti su animali più evoluti si possono eseguire soltanto se lo scopo perseguito non può essere raggiunto con animali meno evoluti e non sono disponibili adeguati metodi alternativi.
3 Il Consiglio federale definisce le altre esigenze in materia di svolgimento degli esperimenti.
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3 Der Bundesrat regelt die weiteren Anforderungen an die Durchführung der Versuche.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.