1 L’USAV può comunicare i dati trattati in virtù della presente legge, in particolare i dati personali degni di particolare protezione concernenti le sanzioni amministrative e penali, alle autorità di altri Stati nonché alle organizzazioni sovranazionali e internazionali, per quanto siano necessari all’esecuzione della CITES.
2 I dati possono essere comunicati mediante procedura di richiamo se la legislazione estera corrispondente garantisce un’adeguata tutela della personalità delle persone interessate. Il Consiglio federale designa gli Stati nonché le organizzazioni sovranazionali e internazionali che garantiscono tale tutela.
3 Il termine di opposizione è di 30 giorni.17
4 La procedura di opposizione è gratuita, salvo se si tratta di un’opposizione temeraria.18
17 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 128; FF 2020 6987).
18 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 128; FF 2020 6987).
1 Das BLV darf Daten, die gestützt auf dieses Gesetz bearbeitet werden, namentlich besonders schützenswerte Personendaten über administrative und strafrechtliche Sanktionen, den Behörden anderer Staaten sowie supranationalen und internationalen Organisationen nur bekannt geben, soweit dies für den Vollzug des CITES notwendig ist.
2 Die Daten dürfen im Abrufverfahren bekannt gegeben werden, wenn die entsprechende ausländische Gesetzgebung einen angemessenen Schutz der Persönlichkeit der betroffenen Personen gewährleistet. Der Bundesrat bestimmt die Staaten sowie die supranationalen und internationalen Organisationen, die diesen Schutz gewähren.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.