Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 45 Protezione della natura, del paesaggio e degli animali
Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 45 Schutz von Natur, Landschaft und Tieren

451.12 Ordinanza del 13 novembre 2019 riguardante l'inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS)

451.12 Verordnung vom 13. November 2019 über das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (VISOS)

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Art. 5 Insediamenti e componenti dell’insediamento

1 Gli oggetti dell’ISOS sono gli insediamenti.

2 Gli insediamenti sono agglomerati considerati nel loro insieme. Comprendono sia superfici edificate comprendenti strade e piazze e spazi appartenenti all’edificazione, sia superfici non edificate in rapporto spaziale con l’edificazione quali giardini, spazi liberi risultanti da un progetto di architettura del paesaggio o terreni coltivati.

3 Le componenti dell’insediamento sono perimetri all’interno di un insediamento. Possono comprendere superfici edificate o non edificate, singoli edifici o componenti di edifici. La somma delle componenti dell’insediamento costituisce l’insediamento.

4 Le componenti dell’insediamento sono rilevate secondo due forme distinte:

a.
componenti dell’insediamento che hanno un valore in virtù di determinate qualità proprie e del loro rapporto con altre componenti dell’insediamento (componenti dell’insediamento con valore proprio);
b.
componenti dell’insediamento che hanno un valore esclusivamente in virtù del loro rapporto con altre componenti dell’insediamento (componenti dell’insediamento con valore in rapporto ad altre).

Art. 5 Ortsbilder und Ortsbildteile

1 Objekte des ISOS sind die Ortsbilder.

2 Ortsbilder sind Siedlungen in ihrer Gesamtheit. Sie umfassen sowohl bebaute Bereiche mitsamt Strassen, Plätzen und zur Bebauung gehörenden Zwischenräumen als auch nicht bebaute, mit der Bebauung in einem räumlichen Zusammenhang stehende Bereiche wie Gärten, landschaftsarchitektonisch gestaltete Freiräume oder Kulturland.

3 Ortsbildteile sind Perimeter innerhalb eines Ortsbilds. Sie können bebaute oder nicht bebaute Bereiche, einzelne Bauten oder Teile von Bauten umfassen. Die Summe der Ortsbildteile bildet das Ortsbild.

4 Ortsbildteile werden in zwei Ausprägungen erfasst:

a.
Ortsbildteile, die einen Wert aufgrund bestimmter eigener Qualitäten und ihrer Beziehung zu anderen Ortsbildteilen haben (Ortsbildteile mit Eigenwert);
b.
Ortsbildteile, die lediglich einen Wert aufgrund ihrer Beziehung zu anderen Ortsbildteilen haben (Ortsbildteile mit Beziehungswert).
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.