1 Per semplificare i controlli al confine, i Cantoni che disciplinano l’esportazione dei beni culturali esistenti sul loro territorio possono collegare con la banca dati della Confederazione:
2 I Cantoni possono dichiarare che i beni culturali iscritti nei loro elenchi non possono essere acquistati né per usucapione né in buona fede e che il diritto alla loro riconsegna è imprescrittibile.
2 Die Kantone können erklären, dass Kulturgüter in ihren Verzeichnissen weder ersessen noch gutgläubig erworben werden können und dass der Herausgabeanspruch nicht verjährt.
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