1 I film sono suddivisi nelle categorie seguenti in base alle loro spese di realizzazione:
2 La ponderazione dei criteri e i punti per film e categoria sono calcolati in base alla tabella seguente:
Criteri | Punti |
---|---|
Per ogni distribuzione o per ogni Paese MEDIA | 1 |
Società di distribuzione svizzera che l’anno precedente ha ricevuto accrediti della promozione alla distribuzione legata al successo secondo la presente ordinanza | 1 |
Film proveniente da un Paese partecipante a MEDIA, esclusi la Germania, | 2 |
3 Può beneficiare di un sostegno la distribuzione di film che raggiungono otto punti.
4 È sostenuta la distribuzione dei film che nelle categorie di cui al capoverso 1 raggiungono il punteggio più elevato. In entrambe le categorie è sostenuta primariamente la distribuzione di film per bambini e giovani che raggiungono il punteggio più elevato. La priorità attribuita ai film per bambini e giovani non si applica ai film d’animazione.
63 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
1 Filme werden nach Massgabe ihrer Herstellungskosten in folgende Kategorien eingeteilt:
2 Die Gewichtung der Kriterien und die Berechnung der Punkte werden pro Film und Kategorie gemäss folgender Tabelle vorgenommen:
Kriterien | Punkte |
Pro Verleih oder pro MEDIA-Land | 1 |
Schweizer Verleihfirma, die im Vorjahr in der erfolgsabhängigen | 1 |
Film, der aus einem MEDIA-Land stammt, aber nicht aus Deutschland, | 2 |
3 Förderbar ist der Verleih von Filmen, die 8 Punkte erreichen.
4 Gefördert wird der Verleih der Filme, die in den Kategorien nach Absatz 1 jeweils die meisten Punkte erzielen. Dabei wird in beiden Kategorien in erster Linie der Verleih des Kinder- oder Jugendfilms gefördert, der die höchste Punktzahl erzielt. Die Priorität für Kinder- und Jugendfilme findet auf Animationsfilme keine Anwendung.
65 Fassung gemäss Ziff. I der V des EDI vom 18. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 5985).
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.