1 Per finanziare l’adempimento dei compiti dei musei direttamente gestiti dalla Confederazione è istituito un fondo speciale (Fondo del museo) ai sensi dell’articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 20055 sulle finanze della Confederazione.
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3 Il Consiglio federale, mediante ordinanza, definisce il campo d’applicazione del presente articolo e disciplina la gestione del Fondo del museo. Definisce inoltre i principi d’investimento e le altre modalità in materia di alimentazione e oneri del Fondo.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.