1 Per la protezione dei dati in tutti i lavori statistici valgono, oltre alle disposizioni della presente legge, le disposizioni della legge federale del 19 giugno 199224 sulla protezione dei dati concernenti il trattamento per scopi di ricerca, di pianificazione e di statistica.
2 Il Consiglio federale emana, per la rilevazione dei dati, come pure per il loro trattamento da parte di organi della Confederazione, le disposizioni completive relative alla protezione e alla sicurezza dei dati.
1 Für den Datenschutz bei allen statistischen Arbeiten gelten neben den Bestimmungen dieses Gesetzes die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes vom 19. Juni 199224 über die Bearbeitung für Forschung, Planung und Statistik.
2 Der Bundesrat erlässt für die Erhebung der Daten sowie für die Bearbeitung durch Bundesorgane die ergänzenden Bestimmungen über den Datenschutz und die Datensicherheit.
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