Il sistema nazionale dʼinformazione per lo sport contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, che sono necessari per lʼadempimento dei compiti negli ambiti di cui all’articolo 8, in particolare:
7 Nuova espr. giusta l’all. 10 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
Das nationale Informationssystem für Sport enthält alle Personendaten und Informationen, einschliesslich besonders schützenswerter Personendaten und Persönlichkeitsprofile, die zur Erfüllung der Aufgaben in den Bereichen nach Artikel 8 notwendig sind, insbesondere:
7 Ausdruck gemäss Anhang Ziff. 10 des BG vom 18. Dez. 2020 (Systematische Verwendung der AHV-Nummer durch Behörden), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 758; BBl 2019 7359). Diese Änd. wurde in den in der AS genannten Bestimmungen vorgenommen.
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