1 La Confederazione accorda contributi a corsi e campi, nonché alla formazione dei quadri proposti dai Cantoni e dalle organizzazioni private.
2 Può mettere a disposizione materiale in prestito per la realizzazione del programma Gioventù e Sport.
1 Der Bund richtet Beiträge aus an Kurse und Lager sowie an die Kaderbildung der Kantone und der privaten Organisationen.
2 Er kann für die Durchführung von «Jugend und Sport» Material leihweise zur Verfügung stellen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.