Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 41 Scuola
Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule

414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF)

414.110 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Gesetz)

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Art. 34bbis Trasferimento dell’utilizzazione

1 Il Consiglio dei PF e, se quest’ultimo lo stabilisce, i PF e gli istituti di ricerca possono trasferire temporaneamente a terzi l’utilizzazione dei fondi di proprietà della Confederazione.

2 Il Consiglio federale può rinunciare ai ricavi derivanti dal trasferimento, purché siano di modesta entità e il trasferimento dell’utilizzazione sia nell’interesse della Confederazione.

78 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 151; FF 2016 2701).

 

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