Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 41 Scuola
Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule

414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF)

414.110 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Gesetz)

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Art. 33a Attuazione

1 Il Consiglio dei PF provvede all’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio federale.

2 Il Consiglio dei PF conclude ogni quattro anni accordi sugli obiettivi con i PF e gli istituti di ricerca. In caso di dissenso sul contenuto o sull’attuazione degli accordi sugli obiettivi, decide in via definitiva.

3 Il Consiglio dei PF ripartisce i mezzi finanziari della Confederazione; a tal fine, si fonda in particolare sulle proposte budgetarie presentate dai PF e dagli istituti di ricerca.

75 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 151; FF 2016 2701).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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