Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 41 Scuola
Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule

414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF)

414.110 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Gesetz)

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Art. 33 Obiettivi strategici

1 Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni, entro i limiti stabiliti dalle basi legali, gli obiettivi strategici per il settore dei PF. Consulta previamente il Consiglio dei PF.

2 Gli obiettivi strategici determinano in particolare le priorità del settore dei PF per quanto concerne l’insegnamento, la ricerca e le prestazioni nonché i principi secondo cui i mezzi finanziari sono assegnati ai PF e agli istituti di ricerca.

3 Gli obiettivi strategici sono conformi al limite di spesa della Confederazione tanto nei tempi quanto nei contenuti.

4 Il Consiglio federale può modificare gli obiettivi strategici durante il periodo di validità se motivi gravi e non prevedibili lo richiedono.

74 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 151; FF 2016 2701).

 

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