Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 41 Scuola
Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule

414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF)

414.110 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Gesetz)

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Art. 10b Garanzia della qualità e accreditamento

1 I PF verificano periodicamente la qualità del loro insegnamento, della loro ricerca e dei loro servizi e provvedono a garantire a lungo termine la qualità e il suo sviluppo.

2 Istituiscono e gestiscono a tale scopo un sistema di garanzia della qualità secondo l’articolo 27 della legge federale del 30 settembre 201118 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero.

3 Provvedono a ottenere un accreditamento istituzionale.

17 Originario art. 10a. Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003 (RU 2003 4265; FF 2002 3125). Nuovo testo giusta l’all. n. II 3 della del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4103; FF 2009 3925).

18 RS 414.20

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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