Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 41 Scuola
Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule

414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF)

414.110 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Gesetz)

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Art. 10a Vendita di energia

1 I PF e gli istituti di ricerca possono vendere a prezzi di mercato l’energia prodotta per uso proprio negli impianti da essi gestiti, o acquistata per uso proprio, di cui non si servono.

2 Il Consiglio federale disciplina l’utilizzo dei ricavi così ottenuti.

16 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 603; FF 2020 681).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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