Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 41 Scuola
Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule

412.101.220.76 Ordinanza della SEFRI del 20 luglio 2022 sulla formazione professionale di base nel campo professionale «tecnica della costruzione» con certificato federale di formazione pratica (CFP)

412.101.220.76 Verordnung des SBFI vom 20. Juli 2022 über die berufliche Grundbildung im Berufsfeld «Gebäudetechnik» mit eidgenössischem Berufsattest (EBA)

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Art. 26 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni della tecnica della costruzione

1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni della tecnica della costruzione è composta da:

a.
da sette a undici rappresentanti dell’Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec);
b.
un rappresentante dei docenti di materie professionali;
c.
almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

2 Le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

3 La Commissione si autocostituisce.

4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

a.
verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
b.
se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
c.
se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
d.
esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

Art. 25

1 Wer ein Qualifikationsverfahren erfolgreich durchlaufen hat, erhält das eidgenössische Berufsattest (EBA).

2 Das Berufsattest berechtigt, je nach erlerntem Beruf einen der folgenden gesetzlich geschützten Titel zu führen:

a.
Heizungspraktikerin EBA / Heizungspraktiker EBA;
b.
Lüftungsanlagenpraktikerin EBA / Lüftungsanlagenpraktiker EBA;
c.
Sanitärpraktikerin EBA / Sanitärpraktiker EBA;
d.
Spenglerpraktikerin EBA / Spenglerpraktiker EBA.

3 Ist das Berufsattest mittels Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung erworben worden, so werden im Notenausweis aufgeführt:

a.
die Gesamtnote;
b.
die Noten jedes Qualifikationsbereichs der Abschlussprüfung sowie, unter dem Vorbehalt von Artikel 24 Absatz 1, die Erfahrungsnote.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.