1 Il Consiglio federale disciplina i programmi di formazione e di formazione continua delle persone alle quali sono conferiti compiti che possono includere la coercizione di polizia e misure di polizia nel campo d’applicazione della presente legge.11 Consulta in merito i Cantoni e provvede al coordinamento necessario tra i servizi federali interessati e le autorità cantonali.
2 Il Consiglio federale tiene conto dell’evoluzione della scienza e della tecnica.
3 La Confederazione sostiene i programmi specifici di formazione e di formazione continua delle persone incaricate del rinvio coatto per via aerea.12
11 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
12 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
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