Diritto nazionale 3 Diritto penale - Procedura penale - Esecuzione 36 Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia
Landesrecht 3 Strafrecht - Strafrechtspflege - Strafvollzug 36 Polizeikoordination und Dienstleistungen

364 Legge federale del 20 marzo 2008 sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Legge sulla coercizione, LCoe)

364 Bundesgesetz vom 20. März 2008 über die Anwendung polizeilichen Zwangs und polizeilicher Massnahmen im Zuständigkeitsbereich des Bundes (Zwangsanwendungsgesetz, ZAG)

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Art. 29 Programmi e coordinamento

1 Il Consiglio federale disciplina i programmi di formazione e di formazione continua delle persone alle quali sono conferiti compiti che possono includere la coercizione di polizia e misure di polizia nel campo d’applicazione della presente legge.11 Consulta in merito i Cantoni e provvede al coordinamento necessario tra i servizi federali interessati e le autorità cantonali.

2 Il Consiglio federale tiene conto dell’evoluzione della scienza e della tecnica.

3 La Confederazione sostiene i programmi specifici di formazione e di formazione continua delle persone incaricate del rinvio coatto per via aerea.12

11 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

12 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

Art. 30 Inhalt

In der Aus- und Weiterbildung werden insbesondere folgende Themen behandelt:

a.
Umgang mit widerstandwilligen und gewaltbereiten Personen;
b.
Einsatz körperlicher Gewalt;
c.
Einsatz von Hilfsmitteln und Waffen;
d.
Beurteilung gesundheitlicher Risiken der Gewaltanwendung;
e.
Leistung erster Hilfe;
f.
Grundrechte, Persönlichkeitsschutz und Verfahrensrecht;
g.
Umgang mit Personen aus anderen Kulturkreisen.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.