1 I locali, gli oggetti e i veicoli possono essere perquisiti se sono utilizzati da una persona che adempie i presupposti per una perquisizione.
2 Per quanto possibile, la perquisizione è eseguita in presenza del possessore della cosa.
3 Se è eseguita in assenza di tale persona, la perquisizione è documentata.
8 Introdotto dal n. I 10 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).
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