1 Il Consiglio federale può disciplinare le esigenze tecniche per i mezzi ausiliari e le armi (equipaggiamento) degli organi di polizia della Confederazione.
2 L’equipaggiamento degli organi di polizia cantonali è retto dal diritto cantonale.
1 Der Bundesrat kann die technischen Anforderungen an die Hilfsmittel und die Waffen (Ausrüstung) der Polizeiorgane des Bundes regeln.
2 Die Ausrüstung der Polizeiorgane der Kantone richtet sich nach kantonalem Recht.
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