I Cantoni provvedono all’esecuzione della presente legge negli ambiti di loro competenza.
Die Kantone sorgen für den Vollzug dieses Gesetzes in ihrem Bereich.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.