Gli uffici dello stato civile, gli uffici del controllo degli abitanti, le autorità competenti in materia di stranieri e l’Ufficio centrale di compensazione informano gratuitamente le autorità che gestiscono VOSTRA e le autorità tenute a iscrivere dati (art. 3–6) per consentire loro di verificare i dati identificativi da trattare.
Die Zivilstandsämter, die Einwohnerkontrollen, die Ausländerbehörden und die Zentrale Ausgleichsstelle sind verpflichtet, den registerführenden und den eintragungspflichtigen Behörden (Art. 3–6) zur Abklärung der zu bearbeitenden identifizierenden Merkmale kostenlos Auskunft zu geben.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.