1 Il potere disciplinare nei confronti dei militari distaccati all’estero che non prestano servizio nei loro corpi di truppa o nelle loro formazioni né un servizio di promovimento della pace, spetta al comando d’invio o all’unità amministrativa d’invio. Se le attribuzioni penali non sono sufficienti, l’inserto è trasmesso all’organo superiore successivo. In ogni caso, gli arresti devono essere eseguiti in Svizzera.
2 Il potere disciplinare nei confronti di persone di condizione civile spetta al capo dell’esercito e al suo sostituto nei casi di:
3 Una copia della decisione disciplinare è notificata alla Segreteria generale del DDPS.
76 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2003 4541, 2004 943).
1 Die Disziplinarstrafgewalt gegenüber ins Ausland abkommandierten Angehörigen der Armee, die nicht Dienst in ihren Truppenkörpern/Formationen und keinen friedensfördernden Dienst leisten, steht dem entsendenden Kommando beziehungsweise. der entsendenden Verwaltungseinheit zu. Reicht die Strafbefugnis nicht aus, so sind die Akten der nächsten vorgesetzten Stelle zuzustellen. Arreststrafen müssen auf jeden Fall in der Schweiz vollzogen werden.
2 Dem Chef der Armee und seinem Stellvertreter steht in folgenden Fällen die Disziplinarstrafgewalt gegenüber Zivilpersonen zu:
3 Dem Generalsekretariat VBS ist ein Doppel der Disziplinarstrafverfügung zuzustellen.
76 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Okt. 2003, in Kraft seit 1. März 2004 (AS 2003 4541, 2004 943).
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