1 Nell’ambito di procedimenti giudiziari e amministrativi federali, cantonali o comunali, una persona da proteggere, di cui non si conosce la nuova identità o il luogo di domicilio o di dimora, è autorizzata a rifiutarsi di fornire informazioni che consentono di risalire alla sua nuova identità e al luogo di domicilio o di dimora.
2 In vece del luogo di domicilio o di dimora va indicato il Servizio di protezione dei testimoni.
3 Nei procedimenti penali il diritto di non deporre è retto dalle disposizioni del CPP6, nei procedimenti penali militari dalle disposizioni della Procedura penale militare del 23 marzo 19797.
2 Anstelle des Wohn- oder Aufenthaltsorts ist die Zeugenschutzstelle zu benennen.
3 In Strafverfahren richtet sich die Verweigerung von Aussagen nach den Bestimmungen der StPO6, in Militärstrafverfahren nach den Bestimmungen des Militärstrafprozesses vom 23. März 19797.
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