1 Nei casi urgenti l’autorità d’esecuzione può porre il condannato in carcerazione di sicurezza al fine di garantire l’esecuzione della pena o della misura.
2 Entro cinque giorni dall’incarcerazione, l’autorità d’esecuzione sottopone il caso:
3 Il giudice decide definitivamente se il condannato debba restare in carcerazione di sicurezza sino all’inizio della pena o della misura.
1 In dringenden Fällen kann die Vollzugsbehörde die verurteilte Person zur Sicherung des Vollzugs der Strafe oder der Massnahme in Sicherheitshaft setzen.
2 Sie unterbreitet den Fall innert 5 Tagen seit der Inhaftierung:
3 Das Gericht entscheidet endgültig, ob die verurteilte Person bis zum Antritt der Strafe oder Massnahme in Haft bleibt.
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