1 Le restrizioni fatte ai diritti dei creditori conformemente all’articolo 13 possono essere decise soltanto con il consenso dei creditori che dispongono almeno dei due terzi del capitale obbligazionario rappresentato alla assemblea e almeno della maggioranza semplice del capitale obbligazionario in circolazione.
2 Se nell’assemblea dei creditori non può essere presa una decisione perchè non è raggiunto il numero di voti richiesto, il debitore può completarlo, presentando all’Autorità di vigilanza, entro due mesi dal giorno dell’assemblea, delle dichiarazioni scritte ed autenticate dei creditori, ottenendo così la maggioranza richiesta.
3 Allorché una decisione ha ottenuto il consenso della maggioranza semplice del capitale rappresentato all’assemblea dei creditori, non però del capitale in circolazione, l’Autorità di vigilanza può, in via eccezionale, dichiararla obbligatoria per tutti gli obbligazionisti.
1 Die in Artikel 13 genannten Eingriffe in die Gläubigerrechte bedürfen der Zustimmung von zwei Dritteln des vertretenen, mindestens aber der einfachen Mehrheit des im Umlauf befindlichen Obligationenkapitals.
2 Kommt in der Gläubigerversammlung ein Beschluss nicht zustande, so kann die Schuldnerin die fehlenden Stimmen durch Vorlegung schriftlicher und beglaubigter Erklärungen noch während zweier Monate nach dem Versammlungstage bei der Aufsichtsbehörde einreichen und dadurch einen Mehrheitsbeschluss herstellen.
3 Ausnahmsweise kann die Aufsichtsbehörde einen Beschluss, dem nur die einfache Mehrheit des in der Gläubigerversammlung vertretenen, nicht aber des im Umlauf befindlichen Kapitals zugestimmt hat, für die Gesamtheit der Obligationäre verbindlich erklären.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.