1 Le parti trasmettono i loro atti scritti e gli allegati nel formato PDF.
2 Il DFGP può stabilire in un’ordinanza che i dati sul procedimento devono essere comunicati in forma strutturata insieme all’atto scritto. Disciplina le prescrizioni tecniche e il formato dei dati.12
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1535).
1 Die Verfahrensbeteiligten haben ihre Eingaben einschliesslich Beilagen im Format PDF zu übermitteln.
2 Das EJPD kann durch Verordnung festlegen, dass die Verfahrensdaten zusammen mit der Eingabe in strukturierter Form eingereicht werden können. Es regelt die technischen Vorgaben und das Datenformat.12
12 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Mai 2013, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1535).
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