1 Gli organi federali e i responsabili del trattamento tengono un registro delle loro attività di trattamento.
2 I registri degli organi federali contengono almeno le indicazioni seguenti:
3 Il registro del responsabile del trattamento contiene indicazioni in merito alla sua identità e a quella dell’organo federale, alle categorie dei trattamenti eseguiti su incarico dell’organo federale, come pure le indicazioni di cui al capoverso 2 lettera f.
1 Die Bundesorgane und Auftragsbearbeiter führen ein Verzeichnis ihrer Bearbeitungstätigkeiten.
2 Die Verzeichnisse der Bundesorgane enthalten mindestens:
3 Das Verzeichnis des Auftragsbearbeiters enthält Angaben zur Identität des Auftragsbearbeiters und des Bundesorgans, zu den Kategorien von Bearbeitungen, die im Auftrag des Bundesorgans durchgeführt werden, sowie die Angaben nach Absatz 2 Buchstabe f.
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