1 La Commissione arbitrale pubblica le sue decisioni di rilievo in organi ufficiali o non ufficiali che diffondono informazioni relative alla giurisdizione amministrativa.
2 Essa può pubblicare le sue decisioni in una banca dati o sul suo sito Internet.
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2427).
1 Die Schiedskommission veröffentlicht ihre Entscheide von grundsätzlicher Bedeutung in amtlichen oder ausseramtlichen Organen, die der Information über die Verwaltungsrechtspflege dienen.
2 Sie kann ihre Entscheide in einer Datenbank auf ihrer Website veröffentlichen.
9 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Mai 2008, in Kraft seit 1. Juli 2008 (AS 2008 2427).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.