Gli enti giuridici possono notificare fusioni, scissioni e trasferimenti di patrimonio per l’iscrizione nel registro di commercio soltanto dopo aver ottenuto le approvazioni delle altre autorità previste dalla legge. Questo si applica in particolare nel caso di ristrutturazioni che adempiono i requisiti di una concentrazione il cui annuncio è obbligatorio ai sensi dell’articolo 9 della legge del 6 ottobre 1995223 sui cartelli o che necessitano di un’autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza conformemente agli articoli 3 e 5 della legge federale del 17 dicembre 2004224 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione.
Rechtseinheiten dürfen Fusionen, Spaltungen, Umwandlungen und Vermögensübertragungen erst zur Eintragung ins Handelsregister anmelden, wenn die von Gesetzes wegen erforderlichen Zustimmungen anderer Behörden vorliegen. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass die Umstrukturierung die Anforderungen eines zu meldenden Zusammenschlusses gemäss Artikel 9 des Kartellgesetzes vom 6. Oktober 1995232 erfüllt oder einer Bewilligung durch die Aufsichtsbehörde gemäss den Artikeln 3 und 5 des Versicherungsaufsichtsgesetzes vom 17. Dezember 2004233 bedarf.
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