1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3 L’articolo 103 entra in vigore cinque anni dopo le altre disposizioni della presente legge.
Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 200464
L’art. 103 entra in vigore il 1° luglio 2009
64 DCF del 21 apr. 2004.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.