Le parti devono fornire all’autorità amministrativa competente le informazioni da essa richieste, consentirle di prendere conoscenza dei documenti e di procedere a sopralluoghi, in quanto necessario per accordare un’autorizzazione o emanare una decisione su opposizione, su ricorso o d’accertamento.
Die Kantone bezeichnen:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.