I Cantoni possono emanare per l’affitto di alpi e di pascoli, come pure di diritti di godimento e di partecipazione ad essi relativi, disposizioni che deroghino alla presente legge.
Die Kantone können für die Pacht von Alpen und Weiden sowie von Nutzungs- und Anteilsrechten an solchen abweichende Bestimmungen erlassen.
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