1 Sempre che non si riveli manifestamente inammissibile, la richiesta deve essere pubblicata dall’autorità competente, nelle lingue ufficiali determinanti, nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, nei Fogli ufficiali dei Cantoni interessati e negli organi delle associazioni di locatori e locatari. Deve inoltre essere segnalata nei principali quotidiani del campo d’applicazione territoriale del contratto-quadro.
2 L’autorità impartisce un termine di consultazione di 60 giorni.
1 Ist der Antrag nicht offensichtlich unzulässig, so veröffentlicht ihn die zuständige Behörde in den massgebenden Amtssprachen im Schweizerischen Handelsamtsblatt, in den Amtsblättern der betroffenen Kantone und in den Organen der Vermieter- und Mieterorganisationen. Sie weist in den wichtigsten Zeitungen im örtlichen Geltungsbereich des Rahmenmietvertrages durch Anzeige darauf hin.
2 Die Behörde setzt eine Anhörungsfrist von 60 Tagen an.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.