1 L’Autorità cantonale superiore di vigilanza designa gli uffici di esecuzione, i cui registri saranno appurati, e ne comunica la lista, prima del 15 febbraio, alla redazione del Foglio ufficiale svizzero di commercio per la pubblicazione.
2 Inserisce un avviso nel Foglio ufficiale cantonale e può ordinare anche altre pubblicazioni.
1 Die obere kantonale Aufsichtsbehörde bezeichnet die Betreibungsämter, deren Register bereinigt werden, und meldet sie vor dem 15. Februar der Redaktion des Schweizerischen Handelsamtsblattes zur Aufnahme in die Auskündung.
2 Sie erlässt die Auskündung im kantonalen Amtsblatt und kann weitere Auskündungen anordnen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.