(art. 18 cpv. 3 LSEst)
1 Gli Svizzeri all’estero che desiderano recarsi personalmente alle urne e ritirare il materiale di voto direttamente presso il Comune di voto, lo notificano, per scritto o presentandosi di persona, al proprio Comune di voto.
2 In tal caso il Comune di voto non invia il materiale di voto all’estero purché la notifica pervenga almeno sei settimane prima dello scrutinio.
(Art. 18 Abs. 3 ASG)
1 Auslandschweizerinnen und -schweizer, die ihre Stimme persönlich an der Urne abgeben und das Stimmmaterial direkt bei der Stimmgemeinde abholen wollen, teilen dies der Stimmgemeinde schriftlich oder durch persönliche Vorsprache mit.
2 Die Stimmgemeinde hält das Stimmmaterial zurück, sofern die Mitteilung mindestens sechs Wochen vor dem Urnengang bei ihr eingeht.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.