Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti, ai sensi dell’articolo 46a capoversi 2–4 della legge del 21 marzo 199716 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, per le decisioni, le prestazioni e altri atti ufficiali ai sensi della presente legge.
Der Bundesrat erlässt im Sinne von Artikel 46a Absätze 2–4 des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21. März 199716 Bestimmungen über die Erhebung angemessener Gebühren für Verfügungen, Dienstleistungen und andere amtliche Verrichtungen nach diesem Gesetz.
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