195.1 Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst)

195.1 Bundesgesetz vom 26. September 2014 über Schweizer Personen und Institutionen im Ausland (Auslandschweizergesetz, ASG)

Art. 29 Cessione e costituzione in pegno

1 Le prestazioni di aiuto sociale della Confederazione che sono state garantite non possono essere né cedute né costituite in pegno.

2 Ogni cessione o costituzione in pegno di aiuti sociali della Confederazione è nulla.

Art. 29 Abtretung und Verpfändung

1 Zugesicherte Sozialhilfeleistungen des Bundes dürfen weder abgetreten noch verpfändet werden.

2 Jede Abtretung oder Verpfändung von Sozialhilfeleistungen des Bundes ist nichtig.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.