172.220.113.42 Ordinanza del Consiglio dei PF dell'8 dicembre 2022 sulla protezione dei dati personali del personale nel settore dei PF (Ordinanza sulla protezione dei dati personali nel settore dei PF, OPDP-PF)

172.220.113.42 Verordnung des ETH-Rates vom 8. Dezember 2022 über den Schutz von Personendaten des Personals im ETH-Bereich (Personendatenschutzverordnung ETH-Bereich, PDV-ETH)

Art. 2 Informazione del personale

Il personale o i suoi rappresentanti sono informati prima dell’introduzione o della modifica di un sistema d’informazione o di una raccolta di dati, se lo statuto giuridico o l’attività del personale sono interessate in modo significativo.

Art. 2 Information des Personals

Das Personal oder seine Vertretung wird vor der Einführung oder Änderung eines Informationssystems oder einer Datenbank informiert, sofern die Rechtsstellung oder die Tätigkeit des Personals massgeblich betroffen ist.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.