172.220.111.4 Ordinanza del 22 novembre 2017 sulla protezione dei dati personali del personale federale (OPDPers)

172.220.111.4 Verordnung vom 22. November 2017 über den Schutz von Personendaten des Bundespersonals (BPDV)

Art. 54 Conservazione, archiviazione e distruzione

1 Dopo la conclusione dei casi, i dati dei fascicoli sono conservati presso la CSPers.

2 Il termine di conservazione dei dati è di cinque anni per:

a.
le consulenze e il supporto nell’ambito lavorativo, sociale, della salute e delle finanze;
b.
la gestione dei casi (case management).

3 Esso è di dieci anni per:

a.
le consulenze e il supporto nell’ambito della gestione dei redditi e dell’estinzione dei debiti;
b.
le decisioni in merito alle domande di prestazioni conformemente all’ordinanza del 18 dicembre 200240 concernente il fondo di soccorso del personale federale;
c.
l’attribuzione di fondi per l’integrazione professionale delle persone con disabilità nell’Amministrazione federale.

4 Le richieste di attribuzione di fondi secondo il capoverso 3 lettera c sono conservate presso l’UFPER per dieci anni dopo la conclusione dell’attribuzione.

5 Allo scadere del termine di conservazione, i dati sono offerti all’Archivio federale. I dati considerati senza valore archivistico dall’Archivio federale sono distrutti.

Art. 52 Verantwortlichkeit

Das EPA ist für das LMS Bund verantwortlich.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.