172.220.111.4 Ordinanza del 22 novembre 2017 sulla protezione dei dati personali del personale federale (OPDPers)

172.220.111.4 Verordnung vom 22. November 2017 über den Schutz von Personendaten des Bundespersonals (BPDV)

Art. 26 Diritti d’accesso

1 Le persone responsabili in seno al dipartimento assegnano su richiesta delle unità amministrative i diritti d’accesso ai loro servizi del personale e centri di prestazione di servizi in materia di personale.

2 I servizi del personale e i centri di prestazione di servizi in materia di personale, se necessario, possono assegnare un diritto d’accesso ai superiori, al pertinente servizio giuridico e ai settori specializzati dell’UFPER.23

23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 617).

Art. 24 Zweck

Das Informationssystem für die Personaldossiers (Informationssystem E‑Personaldossier) dient der elektronischen Verwaltung, Bewirtschaftung und Ablage von Personendaten der Angestellten.

 

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