172.220.111.343.3 Ordinanza del DFAE del 20 settembre 2002 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFAE)

172.220.111.343.3 Verordnung des EDA vom 20. September 2002 zur Bundespersonalverordnung (VBPV-EDA)

Art. 86 Riduzione

(art. 81 OPers)

Dopo cinque anni di soggiorno nello stesso luogo d’impiego, l’indennità per mobilità è ridotta del 20 per cento rispetto all’importo iniziale per ogni anno successivo. La riduzione è applicabile il 1° gennaio dell’anno successivo.

Art. 86 Kürzung

(Art. 81 BPV)

Die Mobilitätsvergütung wird nach fünf Aufenthaltsjahren am selben Einsatzort pro Folgejahr um 20 Prozent des ursprünglichen Betrages gekürzt. Die Kürzung wird am 1. Januar des Folgejahrs wirksam.

 

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