172.220.111.343.3 Ordinanza del DFAE del 20 settembre 2002 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFAE)

172.220.111.343.3 Verordnung des EDA vom 20. September 2002 zur Bundespersonalverordnung (VBPV-EDA)

Art. 85 Supplemento di vecchiaia

(art. 81 OPers)

L’indennità per mobilità è aumentata:

a.
del 5 per cento a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui l’impiegato compie il 40° anno d’età;
b.
del 10 per cento a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui l’impiegato compie il 45° anno d’età;
c.
del 15 per cento a partire dal primo gennaio dell’anno in cui l’impiegato compie il 50° anno d’età;
d.
del 20 per cento a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui l’impiegato compie il 55° anno d’età.

Art. 85 Alterszuschlag

(Art. 81 BPV)

Die Mobilitätsvergütung wird erhöht:

a.
um 5 Prozent ab 1. Januar des Jahres, in dem das 40. Altersjahr vollendet wird;
b.
um 10 Prozent ab 1. Januar des Jahres, in dem das 45. Altersjahr vollendet wird;
c.
um 15 Prozent ab 1. Januar des Jahres, in dem das 50. Altersjahr vollendet wird;
d.
um 20 Prozent ab 1. Januar des Jahres, in dem das 55. Altersjahr vollendet wird.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.