La presente ordinanza si applica agli impiegati che svolgono funzioni di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettera b OPers nelle versioni RU 2007 2871, 2008 2181, 2009 6417 che usufruiscono del congedo di prepensionamento dal 1° agosto 2015.
Diese Verordnung gilt für Angestellte in Funktionen nach Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe b BPV in den Fassungen AS 2007 2871, 2008 2181, 2009 6417, die ab dem 1. August 2015 den Vorruhestandsurlaub antreten.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.