1 Se gli aventi diritto di cui all’articolo 22 capoversi 1 e 4 del diritto vigente103 hanno sinora ricevuto un’indennità per l’alloggio occupato presso il posto di lavoro o un’indennità per spese supplementari, queste indennità saranno versate al più tardi fino al 30 aprile 2015.
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102 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 28 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2813).
Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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