172.220.111.310.2 Ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003 concernente il personale militare (OPers mil)

172.220.111.310.2 Verordnung des VBS vom 9. Dezember 2003 über das militärische Personal (V Mil Pers)

Art. 40 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 28 agosto 2014

1 Se gli aventi diritto di cui all’articolo 22 capoversi 1 e 4 del diritto vigente103 hanno sinora ricevuto un’indennità per l’alloggio occupato presso il posto di lavoro o un’indennità per spese supplementari, queste indennità saranno versate al più tardi fino al 30 aprile 2015.

2 Se gli aventi diritto di cui all’articolo 22 capoversi 1 e 4 cambiano entro il 30 aprile 2015 il loro alloggio in seguito all’assegnazione di un nuovo posto di lavoro o per loro propria decisione, si applicano le presenti disposizioni dall’occupazione del nuovo alloggio.

102 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 28 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2813).

103 RU 2003 5015, 2011 271

Art. 39 Aufhebung bisherigen Rechts

Folgende Verordnungen werden aufgehoben:

1.
Verordnung des VBS vom 24. Oktober 200199 über das Instruktionskorps (IKV-VBS);
2.
Verordnung des VBS vom 3. Dezember 1991100 über das Überwachungsgeschwader (UeG-V VBS);
3.
Verordnung des VBS vom 30. November 1995101 über die Instruktorenwagen (VIW-VBS).
 

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