172.220.111.310.1 Ordinanza del DFAE dell' 8 marzo 2002 sulle prestazioni accordate agli impiegati dell'Amministrazione federale in vista della loro assunzione da parte di organizzazioni internazionali

172.220.111.310.1 Verordnung des EDA vom 8. März 2002 über die den Bundesangestellten bei ihrem Einsatz in internationalen Organisationen ausgerichteten Leistungen

Art. 6 Stipendio

Durante il congedo, l’impiegato è stipendiato dall’organizzazione internazionale che l’impiega.

Art. 6 Gehalt

Während der Dauer des Urlaubs wird die angestellte Person durch die sie beschäftigende internationale Organisation entlöhnt.

 

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