1 L’Archivio federale svizzero (AFS)26 è l’autorità competente in materia di archiviazione dei documenti della Confederazione.
2 L’AFS persegue soprattutto gli obiettivi seguenti:
3 Al fine di raggiungere questi obiettivi, l’AFS assume le funzioni seguenti:
26 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
1 Das Schweizerische Bundesarchiv (BAR) ist die Fachbehörde für die Archivierung der Unterlagen des Bundes.
2 Das BAR verfolgt insbesondere folgende Ziele:
3 Zur Verfolgung dieser Ziele nimmt das BAR folgende Funktionen wahr:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.